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L’ampliamento
del mercato unico europeo, ha significato
l’abbattimento delle frontiere
fra stati assicurando la libera circolazione
delle merci in tutta Europa, tutto
ciò ha però indotto
le singole nazioni ad un maggiore
impegno circa la valorizzazione dei
prodotti agricoli ed alimentari, d’origine
e tipici.
La proposta di regolamentazione delle
denominazioni dei prodotti da tutelare
ha portato all’adozione del
Regolamento 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d’origine
dei prodotti agricoli ed alimentari.
Tale regolamento attribuisce ai prodotti
d’origine la 2denominazione
d’origine protetta – DOP”,
mentre per i prodotti non d’origine,
ma portanti un nome geografico, si
preferisce definire una “indicazione
geografica protetta – IGP”.
La denominazione d’origine controllata
(DOC), spesso usata in Italia e altri
paesi, viene così mutata e
rafforzata introducendo l’aggettivo
“protetta” al posto di
“controllata”.
Ciò indica un impegno più
attivo da parte dello Stato e dell’Unione
Europea, che si manifesta con una
vera propria azione di difesa del
prodotto e del consumatore stesso.
L’art.2 del paragrafo 2 del
Regolamento CEE 2081/92 contiene la
definizione di entrambe le denominazioni
DOP e IGP, per “indicazione
geografica protetta” si intende
il nome di un origine, di un luogo
determinato o anche di un paese, seguito
dalla sigla IGP, che serve a designare
un prodotto agricolo o alimentare
originario di tale luogo, in modo
che la qualità e la rinomanza
del prodotto possano essere attribuite
all’ambiente geografico.
La “denominazione di origine
protetta (DOP), si intende il nome
di una regione, di un luogo o di un
paese, che serve a designare un prodotto
agricolo originario di tale luogo
o regione, la cui qualità e
le cui caratteristiche sono dovute
all’ambiente geografico e la
cui produzione, trasformazione ed
elaborazione abbiano luogo nella zona
geografica.
La differenza tra le due definizioni
deriva dal fatto che per l’IGP,
la qualità e la rinomanza possono
essere attribuite all’ambiente
geografico, mentre nel caso del DOP,
si dice che le caratteristiche e la
qualità (non più rinomanza)
sono dovute essenzialmente o esclusivamente
all’ambiente geografico. Vi
è poi un’altra differenza
importante da sottolineare: per la
DOP, non solo la produzione, ma anche
la trasformazione e la elaborazione
devono avere luogo nella zona geografica
considerata.
In base all’art.4 del Regolamento
CEE 2081/92 viene richiesto un disciplinare
molto dettagliato a cui i prodotti
devono corrispondere. Va evidenziato
che in questo modo i prodotti tipici
possono rappresentare la carta vincente
per il mondo rurale a livello socio-economico,
sia in termini di crescita del reddito
che di valorizzazione del territorio.
Per quanto riguarda la piana di Albenga
sono quattro i prodotti per cui è
stata richiesta l’iscrizione
all’albo dell’IGP:
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