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Tracciabilità e rintracciabilità |
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Il percorso di un alimento, di un ingrediente, di un animale destinato alla produzione alimentare, per garantirne la qualità.
Il regolamento CE 178 è stato adottato il 28
gennaio 2002 e stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare
nell’Unione europea, ne fissa le procedure e
istituisce l’Autorità europea per la Sicurezza
Alimentare. Obiettivi primari di questo regolamento
sono garantire un alto livello di protezione
della salute del consumatore ed efficace
funzionamento del mercato interno.
Nel regolamento si definisce la rintracciabilità
come la possibilità di ricostruire e seguire
il percorso di un alimento, di un ingrediente,
di un animale destinato alla produzione
alimentare, della trasformazione e
della distribuzione. Se in un qualsiasi punto
della filiera si riscontra una non-conformità
dell’alimento o del mangime, la tracciabilità
deve consentire, a valle, di richiamare il prodotto
già uscito dalla disponibilità dell’operatore
e, a monte, il percorso a ritroso verso
l’origine per individuare le cause della non
conformità e adottare le opportune misure
correttive.
Ogni prodotto alimentare commercializzato,
giunge al consumatore finale passando
attraverso numerose fasi, che provvedono,
ciascuna, a svolgere una o più delle tante
operazioni che contribuiscono alla presentazione
al consumo del prodotto pronto ad
essere utilizzato per l’alimentazione umana.
Le sequenza ordinata, di tutte le operazioni
richieste e delle varie strutture che operano,
trasferendosi i prodotti di volta in volta elaborati, è chiamata filiera agroalimentare. La
filiera agroalimentare è quindi un complesso
di strutture produttive che contribuiscono
alla realizzazione, distribuzione, commercializzazione
e fornitura di un prodotto
agroalimentare, dove ognuna di esse è identificata
per il ruolo che svolge nel processo
produttivo, per i materiali che tratta e per le
modalità con cui li tratta. Una filiera agroalimentare,
adeguatamente organizzata, deve
avere la capacità di ricostruire la storia e di
seguire la destinazione di un prodotto attraverso
le diverse fasi di lavorazione. La registrazione
dei dati che identificano i materiali
utilizzati e gli operatori, associando, infine,
correttamente tutte queste informazioni.
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Al
singolo prodotto
che viene immesso
in commercio. Con tale
impostazione anche i produttori
agricoli sono direttamente responsabili,
allo stesso modo degli altri attori della filiera,
per le attività di propria competenza, e
devono fornire agli altri operatori posti a valle
del processo produttivo un prodotto controllato
in ogni momento e quindi tracciato
e rintracciabile.
Tutte le imprese del Settore agroalimentare
che concorrono alla messa in commercio di
alimenti, devono al proprio interno, sviluppare
ed organizzare un proprio sistema di
rintracciabilità aziendale che dovrà fornire
ogni
garanzia in merito
alla possibilità di
isolare partite eventualmente difettose, circoscrivendo
rapidamente ogni potenziale rischio
per la salute. A tal fine si dovrà concorrere
a garantire per ciascun lotto commercializzato,
la possibilità di identificare
agevolmente l’origine dell’eventuale difetto
in qualunque punto della catena dell’offerta,
consentendone il pronto ritiro dal mercato
ed identificando le cause del difetto.
La rintracciabilità è da tempo realtà in alcune
aziende che l’hanno messa in atto prima
ancora che diventasse obbligatoria, nel tentativo
di cogliere l’opportunità di un ulteriooe valore aggiunto che il mercato avrebbe
potuto riconoscere alle produzioni tracciate.
Basandosi sulle norme volontarie queste
aziende hanno fatto della rintracciabilità anche
uno strumento di marketing. Infatti pur
riconoscendo che la tracciabilità, come definita
dal regolamento 178/02, riguarda solo
la sicurezza alimentare, si deve riconoscere
che i sistemi di rintracciabilità consentono al
consumatore di accedere ad informazioni,
tra cui l’origine geografica, che hanno un
evidente influenza sulle scelte di acquisto
per diventare così un elemento di strategia
commerciale.
Restando in tema di documentazione, il sistema
di rintracciabilità deve risultare il meno
oneroso possibile per l’azienda in termini
sia di costi sia di lavoro. I sistemi di tracciabilità
fino ad ora disponibili puntano a
snellire le operazioni e risolvere le eventuali
sovrapposizioni con la documentazione
necessaria per altre certificazioni. Normalmente
i sistemi di tracciabilità sono informatizzati
e gestiscono o dati relativi al prodotto
e al processo per la fase di competenza dell’azienda
che ha adottato il sistema stesso. Il
sistema di tracciabilità deve soddisfare due
requisiti: la documentabilità e la riscontrabilità.
Il primo è soddisfatto attraverso la descrizione
puntuale del processo produttivo e
dei sistemi di controllo sul processo stesso,
con riferimento, per quanto riguarda i sistemi
adottati e linee guida al manuale di filiera,
a cui si affiancano le procedure che definiscono
le modalità operative del processo
di produzione. Completano il quadro le procedure
del sistema che definiscono le modalità
di trattamento delle informazioni di
controllo. Il secondo requisito viene soddisfatto
attraverso la registrazione puntuale, su
apposita modulistica, delle attività effettuate,
degli esiti e delle responsabilità. Rispettando
tali requisiti è possibile ottenere una tracciabilità
completa delle operazioni e dei trattamenti
subiti dal prodotto, nelle diverse fasi
di lavorazione, e rappresenta la migliore garanzia
fornibile per quanto riguarda la
conformità ai disciplinari ed alle normative
di riferimento.
La Coop. L’Ortofrutticola dal 2005 è dotata
di un sistema certificato di tracciabilità, avvalendosi
di proprie linee tecniche per la difesa
e la fertilizzazione delle colture, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di
uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.
La formalizzazione degli interventi avviene
tramite la compilazione del quaderno di
campagna in dotazione alle singole aziende,
per rendere più precisa l’annotazione
degli interventi e più agevole il controllo da
parte dei nostri tecnici. E’ previsto un piano
di monitoraggio dei residui che avviene attraverso
analisi pre-raccolta a campione basandosi
sui trattamenti effettuati e registrati
sul quaderno di campagna, sono previste
analisi a campione anche nel magazzino
durante il periodo di commercializzazione.
L’ufficio di assistenza tecnica, referente per
la prescrizione dei trattamenti fitosanitari e
delle concimazioni, fornisce ai soci delle
schede per ogni coltura in cui sono consigliati
i trattamenti fitosanitari e le concimazioni
da effettuare. Per quando riguarda la
tracciabilità nelle aziende dei conferitori,
questi ultimi appongono sul DDT il riferimento
all’appezzamento da cui il prodotto è
stato raccolto, per consentire agevolmente
di risalire al prodotto, nel caso in cui dovessero
essere riscontrate anomalie. Le aziende
conferitrici vengono periodicamente visitate
dai tecnici sia per il monitoraggio delle
colture in coltivazione, sia per quanto concerne
lo stoccaggio e la conservazione dei
fitofarmaci ( presenza di armadietti a norma
di legge , smaltimento di fitofarmaci non più
ammessi), sia per il rispetto delle normative
vigenti sulla produzione degli ortaggi.
All’interno del magazzino commerciale ad
ogni partita di prodotto consegnata dai conferitori
viene assegnato un numero di lotto,
che lo accompagnerà fino all’acquisto da
parte del consumatore finale e che lo renderà
così rintracciabile in ogni fase della filiera. |
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